Termini e Policy
Informativa sul collocamento dei contratti a distanza
Articoli 69 e successivi del Regolamento IVASS 40/2018; articoli 59-bis e successivi del Decreto Legislativo 206/2005, noto come “Codice del Consumo”.
Premessa
Il presente documento contiene informazioni integrative rispetto alle informative precontrattuali e contrattuali sui dati e gli obblighi dell’intermediario e sul prodotto assicurativo proposto, applicabili ai casi di promozione e collocamento svolti interamente mediante tecniche di comunicazione a distanza.
La “tecnica di comunicazione a distanza” comprende ogni mezzo di contatto con i clienti che permette la stipula di contratti assicurativi senza la necessità della presenza contemporanea del distributore e del cliente (art. 2, comma 1, lett. vv, Reg. IVASS 40/2018).
Le normative principali di riferimento sono il D.lgs. 209/2005, noto come “Codice delle assicurazioni private” o “CAP”, in particolare gli articoli 120-quater e 121, il Regolamento IVASS 40/2018, soprattutto gli articoli 69-83, e il D.lgs. 206/2005, denominato “Codice del consumo”, la cui disciplina della commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori è contenuta negli articoli 59-bis e seguenti, introdotti dal D.lgs. 31 dicembre 2025, n. 209 e applicabili dal 19 giugno 2026.
Trasmissione della documentazione
È diritto del contraente scegliere la modalità con cui ricevere la documentazione precontrattuale e contrattuale (forma cartacea o altro supporto durevole, es. messaggio di posta elettronica; artt. 61 e 73 Reg. IVASS 40/2018 e 120-quater CAP). La scelta effettuata a tal fine può essere modificata in ogni momento.
L’eventuale modifica vale per le comunicazioni successive. Ai fini della trasmissione della documentazione in formato elettronico è richiesto che il cliente fornisca un indirizzo di posta elettronica. Ai sensi dell’art. 61, Reg. IVASS 40/2018, il distributore conserva traccia della scelta, dell’indirizzo e-mail fornito e delle eventuali variazioni comunicate dal cliente.
Ai sensi dell’art. 73, comma 1, lett. b) del Reg. IVASS 40/2018 si informa che al contraente potrebbe essere richiesta la ritrasmissione della polizza da questi sottoscritta, anche attraverso un qualsiasi mezzo informatico o telematico.
Nel caso in cui sia scelta la modalità elettronica di invio della documentazione precontrattuale e contrattuale, il cliente ha diritto, su richiesta, di riceverne gratuitamente copia cartacea.
Salvo che formata come documento informatico, entro cinque giorni dalla conclusione del contratto, la polizza è trasmessa al contraente. Nel caso di stipulazione di contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la trasmissione del certificato di assicurazione avviene in forma cartacea tramite posta o, ove il cliente abbia scelto tale mezzo, anche tramite posta elettronica, nei termini di cui all’articolo 11 del Regolamento ISVAP n. 13 del 6 febbraio 2008. La trasmissione della carta verde avviene su supporto cartaceo.
Le informazioni riguardanti il fornitore, l’intermediario, il servizio assicurativo, il contratto e il diritto di ricorso previste, ove applicabile, dalla disciplina sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori sono incluse nella documentazione precontrattuale e contrattuale fornita conformemente all’articolo 56 del Regolamento IVASS 40/2018, che comprende le informative del Regolamento IVASS 40/2018, allegati 3, 4, 4bis, 4-ter e il set informativo della polizza.
Per la trasmissione delle informazioni precontrattuali e contrattuali, così come per tutte le comunicazioni successive rivolte al cliente durante il periodo contrattuale, si utilizza la lingua italiana. Restano valide le normative di leggi speciali relative alle minoranze linguistiche.
Le modalità di pagamento e il prezzo totale del servizio, inclusi tutti gli oneri, devono essere comunicati al contraente prima della sottoscrizione della polizza o, se previsto, al momento della proposta.
Diritto di recesso, ove applicabile
L’eventuale diritto di recesso, i relativi termini e le modalità di esercizio dipendono dalla natura del contraente, dalle caratteristiche del contratto, dalle modalità con cui è stato concluso e dalla disciplina applicabile alla singola polizza. Non è quindi una caratteristica comune a tutti i contratti che Aurino Broker distribuisce.
Quando il diritto di recesso è previsto, la sua durata, le condizioni e le modalità per esercitarlo — compreso il soggetto a cui va indirizzata la dichiarazione — sono indicate nella documentazione precontrattuale e contrattuale consegnata al contraente.
Una delle discipline che può venire in rilievo è quella del Codice del consumo sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, contenuta negli articoli 59-bis e seguenti. Si applica ai soli contratti conclusi a distanza con un consumatore e nei casi in cui ne ricorrano i presupposti: dove opera, l’articolo 59-octies riconosce un termine di quattordici giorni di calendario per recedere senza penali e senza indicare il motivo, e ne esclude fra l’altro i servizi finanziari il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario e le polizze di viaggio e bagagli di durata inferiore a un mese.
Termini diversi ed eventuali ulteriori eccezioni sono quelli previsti dalla disciplina applicabile al singolo contratto e indicati nella documentazione della specifica polizza.
Nei casi in cui quella disciplina si applica e il recesso viene esercitato, al consumatore può essere richiesto il pagamento del solo servizio effettivamente prestato (art. 59-novies del Codice del consumo). Se invece il diritto di recesso non è previsto per quel contratto, o se il termine è decorso, il contraente resta vincolato alle condizioni pattuite, comprese la durata e le eventuali facoltà di recesso o di risoluzione disciplinate dal contratto stesso.
Ultimo aggiornamento: Agosto 2026
