Modalità di presentazione di un reclamo
Se il contraente desidera solamente parlare con qualcuno di un problema che lo riguarda, può contattare un membro del team di Aurino Broker attraverso i contatti presenti nella sezione “Contatti”.
Di solito le questioni vengono risolte rapidamente attraverso queste modalità. È probabile che il contraente debba fornire ad Aurino Broker ulteriori informazioni, tra cui:
- nome e cognome;
- numero di telefono e indirizzo e-mail;
- identificativi del contratto:
- descrizione del problema;
- data in cui è insorto il problema;
Aurino Broker esaminerà il reclamo e risponderà al contraente via e-mail o Posta Elettronica Certificata.
Indipendentemente da quanto sopra, il contraente, in attuazione alle disposizioni del Provvedimento IVASS 46/2016, fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria previo assolvimento delle condizioni di procedibilità, individuate nella mediazione civile (ai sensi del D. Lgs. 28/2010) e nella convenzione di negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 132/2014), ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto a AURINO BROKER S.r.l., Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano MI Italy, indirizzo e-mail [email protected] o all’impresa preponente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. In caso di inoltro del reclamo all’Intermediario, quest’ultimo lo trasmette senza ritardo all’impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso per un massimo di quindici giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie.
Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa nel termine massimo di quarantacinque giorni (sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del consumatore, via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, oppure inviare reclamo via fax al numero +39 06 4213 3206 o tramite PEC: [email protected], o [email protected] utilizzando l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami disponibile nel sito, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa preponente. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile su www.ivass.it, alla sezione “Per il Consumatore – Come presentare un reclamo”.
In alternativa alla proposizione del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà altresì adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qui di seguito indicati:
- per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n. 98 del 09 agosto 2013);
- per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a Euro 50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n. 162;
- per le controversie relative ai sinistri Rc Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000, accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica. L’accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it;
In presenza di apposita clausola contrattuale inserita nelle condizioni di polizza, potrà ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono +39 06 857961 E-mail: [email protected] per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.
Ultimo aggiornamento: Gennaio 2026
