Modalità di presentazione di un reclamo
Se il contraente lo desidera solamente parlare con qualcuno di un problema che lo riguarda, può contattare un membro del team di Aurino Broker attraverso i contatti presenti nella sezione Contatti.
Di solito le questioni vengono risolte rapidamente attraverso queste modalità. È probabile che il contraente debba fornire ad Aurino Broker ulteriori informazioni, tra cui:
- nome e cognome;
- numero di telefono e indirizzo e-mail;
- identificativi del contratto:
- descrizione del problema;
- data in cui è insorto il problema
Aurino Broker esaminerà il reclamo e risponderà al contraente via e-mail o Posta Elettronica Certificata.
Indipendentemente da quanto sopra, il contraente, in attuazione alle disposizioni del Provvedimento IVASS 46/2016, fermo restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria previo assolvimento delle condizioni di procedibilità, individuate nella mediazione civile (ai sensi del D. Lgs. 28/2010) e nella convenzione di negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 132/2014), ha la facoltà di inoltrare un reclamo per iscritto a AURINO BROKER S.r.l., Via Mauro Macchi, 8 – 20124 Milano MI Italy, indirizzo e-mail [email protected] o all’impresa preponente, la quale provvede a fornire riscontro al reclamante entro quarantacinque giorni dal ricevimento del reclamo medesimo. In caso di inoltro del reclamo all’Intermediario, quest’ultimo lo trasmette senza ritardo all’impresa preponente interessata. Quando i reclami riguardano il comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori, il predetto termine di quarantacinque giorni è sospeso per un massimo di quindici giorni, al fine di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie.
Qualora il contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’impresa nel termine massimo di quarantacinque giorni (sospeso per un massimo di quindici giorni nel caso di reclamo riferito al comportamento dell’Intermediario e dei suoi dipendenti e collaboratori), può rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela del consumatore, via del Quirinale n. 21 – 00187 Roma, oppure inviare reclamo via fax al numero +39 06 4213 3206 o tramite PEC: [email protected], o [email protected] utilizzando l’apposito modello predisposto per la presentazione dei reclami disponibile nel sito, allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall’impresa preponente. Il modello per presentare un reclamo all’IVASS è reperibile su www.ivass.it, alla sezione “Per il Consumatore – Come presentare un reclamo”.
In alternativa alla proposizione del reclamo o in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo stesso, il Contraente potrà altresì adire i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, qui di seguito indicati:
- per le controversie inerenti il contratto ovvero relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell’art. 5 D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013);
- per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a Euro 50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162;
- per le controversie relative ai sinistri Rc Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a Euro 15.000, accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica. L’accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it;
In presenza di apposita clausola contrattuale inserita nelle condizioni di polizza, potrà ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del Codice di procedura civile.
Il contraente ha la possibilità di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione, istituito presso la Consap, Via Yser 14, 00198 Roma, telefono +39 06 857961 E-mail: [email protected] per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività d’intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso la polizza di cui al precedente punto.